Art. 8.
(Introduzione degli articoli da 268-bis a 268-sexies del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale, coma modificato dall'articolo 7 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 268-bis. - (Trasmissione e deposito dei verbali). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.
      2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
      3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.

 

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      4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.
      5. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

      Art. 268-ter. - (Udienza di acquisizione delle conversazioni). - 1. Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.
      2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
      3. I verbali e le registrazioni non acquisiti sono coperti da segreto.
      4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

      Art. 268-quater. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.
      2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e, successivamente, nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
      3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia.

 

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      4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

      Art. 268-quinquies. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero affinché le custodisca nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.

      Art. 268-sexies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custoditi nell'archivio riservato, previsto dall'articolo 269, comma 1.
      2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice, se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.
      3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.
      4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia».

 

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